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Art. 119 - L. 77/2020

L’art. 119 del Decreto Rilancio convertito in legge n. 77/2020 incrementa al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dall’1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano gli interventi di:

  • Riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus);
  • Recupero del patrimonio edilizio (cd. Sismabonus).

Altra importante novità è la possibilità generalizzata di optare per lo sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. Bonus facciate) e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), o gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla legge siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione può essere applicata a tutti i singoli interventi, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti previsti dall’Ecobonus, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi.